Fatturazione Elettronica B2B

Con il provvedimento n. 182070 pubblicato il 28 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha definito i dettagli delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Questo per esercitare la relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, il quale di fatto ha sancito l’inizio dei processi di Fatturazione Elettronica per aziende e professionisti.
Si parla di Fatturazione Elettronica già dal 6 Giugno 2014, data in cui è partita la Fatturazione Elettronica obbligatoria verso le PA. I nuovi provvedimenti sanciscono la partenza della Fatturazione Elettronica tra Privati, già sperimentata a partire da luglio 2016, dando vantaggi fiscali a tutti coloro che adotteranno i processi di Fatturazione Elettronica.

Analizziamo alcuni passaggi del Decreto 193/2016.

Al Capo II, misure urgenti in materia fiscale e nell’art. 4 “Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione”. Quindi per ottenere i vantaggi fiscali promessi:

  • esclusione dalla trasmissione delle transazioni attraverso lo spesometro;
  • esclusione dalla trasmissione delle comunicazioni operazioni blacklist;
  • esclusione dalla trasmissione degli acquisti effettuati da operatori di San Marino;
  • esclusione dalla trasmissione dei modelli Intrastat;
  • esclusione dalla trasmissione dei contratti stipulati dalle società di leasing;
  • diritto a ricevere rimborsi entro i 3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione;
  • verifiche e controlli e accertamenti fiscali ridotti ad 1 anno;
  • esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità;
  • esonero dall’obbligo di registrare le fatture emesse e gli acquisti nell’apposito registro.

Il contribuente quindi può:

  1. Inviare trimestralmente, come indicato sopra dal decreto legge 193/2016, all’Agenzia delle Entrate, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
  2. Applicare il processo di fatturazione elettronica, inviando le fatture elettroniche, secondo quanto indicato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cui sopra, tramite il famoso e collaudato Sistema di Interscambio, già precedentemente utilizzato per le fatture elettroniche verso la PA.

Chi sceglierà quindi di adottare la fatturazione elettronica anche negli scambi con i privati potrà evitare la comunicazione trimestrale.
Incentivo alla Fatturazione Elettronica e quindi alla trasmissione telematica dei dati è rappresentato dal fatto che, nel caso di eventuali errori nella comunicazione trimestrale dei dati, vengono applicate sanzioni pesanti, ad esempio: per la mancata comunicazione di una fattura emessa si pagheranno da 25 euro fino a un massimo di 25 mila euro.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate spiega in modo dettagliato come i contribuenti trasmettono, distintamente, le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, nell’allegato “SPECIFICHE TECNICHE DATI DELLE FATTURE”.
Mentre la trasmissione viene specificata nelle modalità descritte nell’allegato “MODALITA’ DI TRASMISSIONE DATI FATTURE” al provvedimento.
Una nota importante è che l’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. L’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.
La revoca dell’opzione è esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, all’ultimo anno del quinquennio.
Mentre i termini per la trasmissione dei dati avviene entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, la comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.
La trasmissione dei file verso il Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:

  • un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS;
  • un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop);
  • un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
  • un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di fruizione dei servizi “Fatture e corrispettivi” con dimensioni massime di 150 MB.

Le notifiche di esito saranno inoltrate di ritorno nelle stesse quattro modalità di cui sopra.
Ora, per le aziende non resta che affrontare questa sfida nel modo più corretto possibile: iniziare a digitalizzare i propri processi di business senza focalizzarsi, in maniera superficiale, alla semplice dematerializzazione del documento fattura, ma cogliendo l’occasione unica di reingegnerizzare i propri flussi e le proprie informazioni.

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